La prescrizione dei compensi degli avvocati.

La Cassazione, con ordinanza n. 21008/2019, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello rinviando ad altra sezione della stessa affinché statuisca sulla decorrenza della prescrizione del credito per onorari di due avvocati, se le prestazioni professionali sono state eseguite fino a una certa data e se con queste si è concluso l’incarico.

Nella fattispecie due avvocati avevano ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti della Cliente per il pagamento di onorari professionali dovuti alla data del 4 giugno 1998.

La Cliente si oppone al decreto affermando l’avvenuta prescrizione del credito e chiede la restituzione di quanto pagato ai professionisti dopo la suddetta data, oltre alla condanna al risarcimento del danno per responsabilità professionale.

L’opposizione viene ritenuta fondata unitamente alla domanda di risarcimento del danno.

I legali propongono appello: la Corte rigetta parzialmente l’impugnazione sulla base del fatto che nel ricorso monitorio sono state richieste le spese legali dovute al 4 giugno 1998 e che l’ampliamento del periodo fino al 24 marzo 2003 (data di revoca del mandato) è stato operato dai professionisti solo in grado d’appello. 

I due avvocati ricorrono in Cassazione rilevando violazione e falsa applicazione dell’art. 2652 n. 2, c.c. in quanto il Giudice di merito, pur avendo inizialmente riconosciuto che le prestazioni professionali sono state rese tra il maggio 1996 e il marzo 2003, ha comunque accolto l’eccezione di prescrizione, fissandone la decorrenza al 4 giugno 1998.

Gli Ermellini hanno fissato i seguenti punti importanti in materia di prescrizione degli onorari degli avvocati:

1Per quanto concerne la decorrenza della prescrizione dei crediti dei professionisti legali, l’art. 2957, comma 2, c.c., detta una regola speciale, di deroga alla regola generale stabilita nel primo comma. In base a tale regola speciale per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, il termine della prescrizione decorre non dal compimento della prestazione, ma «dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione», poiché la prestazione d’opera intellettuale è unico, per cui la prescrizione decorre solo quando l’incarico commissionato è stato espletato e non da una ogni singola prestazione»;

2.In caso di recesso “poiché questo opera ex nunc, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il contratto cessa di spiegare i suoi effetti“;

3.Per gli affari non conclusi invece la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.

Secondo la Suprema Corte il Giudice di merito non si è conformato ai punti suddetti, con la conseguenza che la sentenza della Corte di Appello deve essere cassata e il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio: «Posto il principio, ricavabile dall’art. 2957, comma 2, c.c. che in materia di onorari di avvocato la prescrizione decorre non dal compimento delle singole prestazioni, ma dall’esaurimento dell’incarico, qualora sia stata chiesta in giudizio il pagamento di onorari professionali di avvocato per le prestazioni eseguite fino a una certa data, tale data può essere assunta quale dies a quo del termine di prescrizione non automaticamente, in conseguenza della mera delimitazione temporale della pretesa compiuta dal creditore, ma solo a seguito dell’accertamento che l’incarico professionale si è esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della domanda».

Avv. Gian Carlo Soave

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