Legge e assicurazioni: l’articolo 1917 III comma del Codice Civile e spese di lite

La Cassazione, con sentenza n. 19176/2014, ha statuito in relazione alla corretta applicazione dell’art. 1917 comma 3 c.c. in tema di ripartizione delle spese sopportate dall’assicurato.

Tale norma prevede che le spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e la difesa dell’assicurato è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, chiamato in causa, ai fini dell’accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo.

L’assicuratore dovrà sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti di cui al comma 3 dell’art. 1917 c.c., anche se nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione.

Secondo la Suprema Corte detta norma non concerne la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza dell’azione di garanzia – che vanno liquidate in forza del principio di soccombenza – ma le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa del terzo o quelle che l’assicuratore assume quale gestore della lite.

Quando il terzo danneggiato agisce verso l’assicurato si possono avere tre tipi di spese giudiziali: quelle sostenute dal terzo danneggiato per promuovere l’azione giudiziale; quelle per resistere in giudizio alla pretesa risarcitoria e quelle relative alla chiamata in causa dell’assicuratore per rispondere dell’eventuale risarcimento.

La Suprema Corte, con la citata sentenza, affronta il tema delle spese che l’assicurato deve sostenere per resistere in giudizio verso le pretese del terzo.

L’assicuratore ha, dunque, l’obbligo di manlevare l’assicurato dalle spese per resistere all’azione del danneggiato, anche qualora abbia assunto direttamente la difesa dell’assicurato, prescindendo dalla cd. clausola di “patto di gestione della lite” contenuta nelle polizze RCA.

Anche nell’eventualità in cui il terzo danneggiato si costituisse parte civile nel procedimento penale a carico dell’assicurato, l’assicuratore ha l’obbligo di rifondere le spese di difesa sostenute.

Secondo gli Ermellini l’assicuratore risponde delle spese di resistenza sostenute dall’assicurato, anche, quando la domanda del terzo venga rigettata, in quanto la difesa dell’assicurato si é svolta anche nell’interesse dell’assicuratore.

Quanto sopra purché la garanzia assicurativa sia applicabile alla domanda risarcitoria del danneggiato. Qualora venisse accolta la domanda di risarcimento verso l’assicurato, ma non quella dell’assicurato verso l’assicuratore per carenza della copertura assicurativa, quest’ultimo non risponderà delle spese di giudizio.

Se poi, in caso di rigetto della pretesa risarcitoria verso l’assicurato, si abbia operatività della copertura assicurativa, saranno a carico del danneggiato soccombente sia le spese sostenute dall’assicurato sia quelle di resistenza dell’assicuratore.

Se, invece, la chiamata in garanzia da parte dell’assicurato verso l’assicuratore fosse infondata, saranno a carico dell’assicurato le spese di chiamata in causa e quelle sostenute dall’assicuratore per la propria difesa.

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